Matrimonio Cattolico Concordatario

Questo matrimonio è celebrato da un sacerdote cattolico e, oltre ad avere effetti religiosi previsti dal diritto canonico, produce effetti civili attraverso la trascrizione dell’atto nei registri dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato.
Possono essere uniti in matrimonio secondo il rito cattolico:
– i cittadini italiani e stranieri, maggiori di età, di stato libero e non legati da precedente matrimonio religioso;
– i cittadini italiani e stranieri già coniugati con rito cattolico che abbiano ottenuto l’annullamento religioso del precedente matrimonio;
– i minori di età che abbiano compiuto 16 anni previa presentazione della autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minori.
Tra i futuri sposi non vi devono essere impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione previsti dall’articolo 87 del codice civile.
La richiesta deve essere presentata al parroco della parrocchia di residenza di uno degli sposi il quale provvederà alla stesura della richiesta di pubblicazioni da presentare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune (vedi scheda pubblicazioni). Devono inoltre essere prodotti all’autorità ecclesiastica i certificati di Battesimo e Cresima da richiedersi presso le chiese dove furono celebrati questi Sacramenti. I futuri sposi devono frequentare un corso di preparazione al matrimonio organizzato dalle parrocchie.
I nubendi dovranno dichiarare al parroco:
1) l’esistenza di figli da legittimare o da riconoscere;
2) la scelta del regime patrimoniale dei beni: salvo diversa comunicazione il matrimonio instaura automaticamente quello della comunione dei beni.
Entro 5 giorni dalla celebrazione il parroco trasmette l’atto di matrimonio all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune affinché venga trascritto nei registri di matrimonio; qualora uno od entrambi gli sposi siano residenti in altro Comune, copia dell’atto sarà trasmessa a tale ente per la trascrizione.
L’Ufficiale dello Stato Civile trasmette inoltre ai Comuni di nascita degli sposi la comunicazione di annotazione da effettuarsi a margine degli atti di nascita.

NORMATIVA
Libro I° del Codice Civile
Diritto canonico
DPR 03/11/2000 n. 396

DOVE RIVOLGERSI

PARROCCHIA DI RESIDENZA

Ulteriori informazioni possono essere richieste a :
UFFICIO DI STATO CIVILE
Corso Mazzini, 31 – Correggio (primo piano)
Tel. 0522.630719
e-mail: demografici@comune.correggio.re.it

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12
martedì dalle ore 15 alle ore 17,30

modif.: 6 Novembre 2019 - Netribe Redazione

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