La riscossione nel periodo di emergenza Covid-19

Nei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono contenute diverse misure che hanno prodotto importanti riflessi sull’attività di riscossione.

Le prime disposizioni urgenti, contenute nel “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020), hanno determinato:

  • la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie, derivanti da ingiunzioni di pagamento e da atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020 (divenuti titoli esecutivi in quanto non pagati e non impugnati nei termini), in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
  • la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove ingiunzioni di pagamento e di altri atti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori;

A seguire, il “Decreto Rilancio” (DL n.34/2020), ha disposto la proroga fino al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento disposta dal “Decreto Cura Italia”.

Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) ha previsto un nuovo rinvio dei termini di scadenza della misura introdotta dal “Decreto Cura Italia” fino al 15 ottobre 2020.

Infine, in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento delle entrate derivanti da ingiunzioni di pagamento e da atti di accertamento esecutivo in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, il Decreto Legge  n.129/2020, ha previsto l’ulteriore differimento al 31 dicembre 2020 della sospensione dei termini di versamento disposta dal “Decreto Cura Italia”.

FAQ

 Fino a quando sono sospesi i termini per il pagamento delle ingiunzioni di pagamento?
L’articolo 1 del DL n. 129/2020 ha differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da ingiunzioni di pagamento. I pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.

Fino a quando sono sospesi i termini per il pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020?
La sospensione dei termini di versamento prevista dall’articolo 68 del Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020) si applica agli avvisi di accertamento esecutivi di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020 solo dopo che questi ultimi siano divenuti esecutivi in quanto non pagati e non impugnati nei termini per proporre ricorso mentre non trova applicazione nella fase antecedente.

Ho un ingiunzione di pagamento, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 31 gennaio 2021.

Ho una ingiunzione di pagamento i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Il Comune può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?
No. Durante il periodo di sospensione il Comune non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 31 gennaio 2021, vanno pagati in unica soluzione?
Non necessariamente. Per le ingiunzioni di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile anche richiedere una rateizzazione. Tuttavia, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte del Comune è opportuno presentare la richiesta entro il 31 gennaio 2021.

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 solo nell’ipotesi in cui la rateizzazione riguardi una ingiunzione di pagamento. Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, dovrà essere effettuato entro il prossimo 31 gennaio. Le rate con scadenza successiva al 31 dicembre devono invece essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento.

Durante il periodo di sospensione, il Comune prenderà in esame e tratterà le istanze di rateizzazione?
L’operatività dell’Ufficio Tributi del Comune prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le istanze e invierà i previsti riscontri.

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?
Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dal Comune prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 dicembre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 2 gennaio 2021.

È possibile ricevere assistenza dall’Ufficio Tributi durante l’emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?
L’Ufficio Tributi riceve al pubblico solo su appuntamento. È possibile fissare un appuntamento contattando l’ufficio ai seguenti numeri 0522 630767 – 630744 o inviando una mail all’indirizzo tributi@comune.correggio.re.it.

 

 

modif.: 23 Ottobre 2020 - Ufficio Stampa

CorreggioProssim@mente


Newsletter del Comune di Correggio

TWEET