Esercizi di vicinato

Per esercizi di vicinato, ovvero commercio al dettaglio su aree private, si intendono gli esercizi la cui superficie di vendita non supera i 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e i 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.
La superficie di vendita si riferisce all’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

  • alimentare
  • non alimentare.

All’interno di ogni settore vi è la possibilità di vendere tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, a prescindere dalla superficie di vendita dell’esercizio.

Dal 30 luglio 2010 è in vigore la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA consente la realizzazione di quanto comunicato dalla data della sua ricezione da parte del Comune.


modif.: 8 Aprile 2015 - admin

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